Esercizio di vicinato

Attività di commercio esercitate in locali che vendono direttamente al consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs 114/1998

Cos'è

Per "esercizio di vicinato" si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 150 mq per il commercio di generi alimentari e non alimentari. Sono escluse da questa tipologia: - la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie; - la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie; - la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli; - la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali; - la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; - la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno. In caso di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico o variazione della superficie di vendita è necessario presentare una SCIA - SCIA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE). In caso di subingresso, modifica della ragione sociale, cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare una COMUNICAZIONE.

A chi si rivolge

Agli operatori economici

Cosa si ottiene

La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficaci.

Come si ottiene

La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario.

Altre informazioni

Cosa serve Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre: - avere la disponibilità dei locali (affitto, proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale; - essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.