Adempimenti relativi i limiti acustici normativi delle particolari sorgenti sonore

Applicazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici normativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022.

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Cos'è

Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le definizioni di cui alla Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020

A chi si rivolge

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti normativi, secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020.

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali schiamazzi e l’utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o di altre fattispecie disciplinate dall’art. 659 del Codice Penale.

Cosa si ottiene

ART. 6 PARTICOLARI SORGENTI SONORE


L’impiego delle seguenti sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, si intende autorizzato in deroga, e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.


6.1 MACCHINE DA GIARDINO


L’utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l’inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.


6.2 ALTOPARLANTI


L’uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.


6.3 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI


L’uso dei dissuasori sonori, nell’ambito dell’esercizio dell’impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

  • fascia oraria: dall’alba al tramonto;
  • cannoncini: cadenza di sparo ≥3 minuti;
  • altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
  • ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi). In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l’intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥3 minuti.

6.4 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D’URTO


L’uso dei cannoni ad onde d’urto per la difesa attiva dalla grandine, nell’ambito dell’esercizio dell’impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

  • fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
  • ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
  • periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l’anno.

6.5 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ


L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

Documenti

  PDF1,7M REGOLAMENTO COMUNALE DEROGA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.pdf