- Dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
- Tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 il debitore rende la dichiarazione (di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o
- nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente,
- le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e
- quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
I termini sono stati prorogati dalla Legge di Conversione del DL 63/2026
L’art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.