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Rottamazione debiti: modalità di adesione

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Rottamazione debiti: modalità di adesione

Adesione rottamazione quinquies - Articolo 10 quinquies DL 38/2026

A chi è rivolto

Ai contribuenti che vogliono regolarizzare le proprie posizioni debitorie nei confronti degli enti creditori attraverso il pagamento agevolato delle somme dovute, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge.

Descrizione

Il Comune di Alseno con deliberazione di Consiglio Comunale N° 16 del 23/07/2026, ha approvato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, relativa ai debiti iscritti a ruolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Come fare

Le domande di adesione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa serve

Tutte le informazioni relative ai requisiti, alle modalità di presentazione e alle scadenze sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa si ottiene

Regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti degli enti creditori attraverso il pagamento agevolato delle somme dovute.

Tempi e scadenze

  • Dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
  • Tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 il debitore rende la dichiarazione (di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o
  • nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente,
    • le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e
    • quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

I termini sono stati prorogati dalla Legge di Conversione del DL 63/2026

L’art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio-1
Ultima modifica: martedì, 28 luglio 2026

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