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Elettori fuori sede: istituito l'elenco comunale.

Elezioni_voto_Scheda-elettorale

Coloro che sono domiciliati in un Comune appartenente ad una regione diversa da quello di residenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco degli elettori Fuori Sede per votare in occasione di elezioni diverse da Comunali o Regionali.

Data di Pubblicazione

22 ottobre 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L’articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 

Non si applica invece alle elezioni amministrative comunali e regionali.      

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune d’iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
  • gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; 
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “Fuori sede”

  • Studio o lavoro, condizione già in essere, in sede fuori Regione il termine è entro il 31 dicembre di ciascun anno Consultazioni interessate quelle dell’anno successivo;
  • Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre, in sede fuori Regione il termine è entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione Consultazioni interessate quelle dell’anno in corso;
  • Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione il termine è non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione Consultazioni interessate quelle dell’anno in corso;

Termine per la domanda

  • entro il 31 dicembre di ciascun anno
  • entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
  • non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni interessate

  • quelle dell’anno successivo
  • quelle dell’anno in corso
  • quelle dell’anno in corso

 

Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

 Modalità di presentazione della domanda

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, preferibilmente, un recapito di posta elettronica.

Qui sotto è disponibile un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.alseno@sintranet.legalmail.it

 

o consegnare a mano presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Alseno, Piazza 25 Aprile 1.

Per ulteriori informazioni o segnalare criticità si può prendere contatto con l'ufficio Elettorale al numero telefonico 0523/945519.

Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.

Revoca.

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (in caso di elezioni alle porte, entro il 45° giorno antecedente alle consultazioni. Il Comune che riceve nei termini stabiliti la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.


Istruttoria.

Il Comune di temporaneo domicilio verifica:

  • 1. Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
  • 2. l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
  • 3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
  • 4. la completezza della documentazione allegata.

Non ammissione.

Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto


Attestazione di ammissione.

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

 

AMMISSIONE AL VOTO


Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (non quello del Comune di iscrizione/residenza).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Tipo Titolo Scarica
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Ultima modifica: giovedì, 22 ottobre 2026

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