Adempimenti relativi i limiti acustici normativi nei cantieri

Applicazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici normativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022.

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Cos'è

Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le definizioni di cui alla Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020

A chi si rivolge

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti normativi, secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020.

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali schiamazzi e l’utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o di altre fattispecie disciplinate dall’art. 659 del Codice Penale.

Cosa si ottiene

- ART. 3 CANTIERI


- 3.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE


1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico.


2. In attesa del decreto ministeriale di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.


3.2 LIMITI DI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE


3. L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta:

  • di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
  • le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l’impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), di mezzi d’opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3.3 LIMITI DI RUMORE PER LE ATTIVITA’ DI CANTIERE
CANTIERI ESTERNI


4. Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.


5. Durante gli orari in cui non è consentita l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.


CANTIERI INTERNI


6. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all’interno dell’edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.


7. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:


a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.


8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.


3.4 CASI PARTICOLARI


9. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
a) necessità di ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
b) situazione di pericolo per l’incolumità della popolazione.


3.5 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI


a) ATTIVITÀ CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE


10. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.4 necessita di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività, come da Mod. 1 della DGR 1197/2020. L’attività di cantiere può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di
integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione.

11. La suddetta comunicazione, nel caso in cui l’attività di cantiere riguardi un intervento subordinato:

  • alla presentazione di SCIA o CILA, dovrà essere allegata contestualmente alla presentazione della SCIA/CILA;
  • al rilascio di Permesso di costruire, dovrà essere allegata alla Comunicazione di Inizio Lavori.


b) ATTIVITÀ CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE

12. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2 della DGR 1197/2020, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.

13. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod. 3 della DGR 1197/2020, allo Sportello Unico, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un’autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell’appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l’elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell’autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell’avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l’impatto acustico. L’attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione.


14. Copia dell’autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all’esterno dell’area di cantiere ai fini dell’informazione al pubblico.


15. Resta salvo il potere del Comune di Alseno, di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.


16. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell’autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere.


17. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l’esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l’autorizzazione.

Documenti

  PDF1,7M REGOLAMENTO COMUNALE DEROGA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.pdf
  PDF357,6K Mod. 1 DGR 1197.2020.pdf
  PDF273,1K Mod. 2 DGR 1197.2020.pdf
  PDF380,5K Mod. 3 DGR 1197.2020.pdf